Le attrezzature di lavoro soggette a controlli periodici devono essere verificate da soggetti in possesso delle specifiche abilitazioni previste dalla normativa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto direttoriale n. 109 del 3 agosto 2026, ha adottato il 74° elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche, sostituendo integralmente il precedente elenco approvato con il decreto direttoriale n. 65 del 28 maggio 2026.
Il riferimento normativo è l’articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008, secondo cui il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature indicate nell’Allegato VII a verifiche periodiche finalizzate ad accertarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. La frequenza dei controlli varia in base alla tipologia di attrezzatura e alle condizioni previste dallo stesso Allegato VII. La disciplina è completata dal decreto interministeriale dell’11 aprile 2011, che stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche e i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati autorizzati a eseguirle.
Attrezzature: cosa cambia con il 74° elenco degli abilitati
Il nuovo elenco interviene sulle posizioni dei soggetti già autorizzati, aggiornando denominazioni, rinnovi e specifici ambiti di abilitazione. Tra le modifiche registrate rientrano un cambio di denominazione societaria, il rinnovo quinquennale di un’iscrizione con nuova scadenza nel 2031 e variazioni delle abilitazioni riferite a cinque soggetti. Gli aggiornamenti comprendono estensioni, rinunce o revoche relative a determinate Regioni e a specifiche categorie di attrezzature.
Le abilitazioni sono infatti distinte nei gruppi SC, relativo agli apparecchi di sollevamento di materiali e agli idroestrattori a forza centrifuga, SP, riferito alle attrezzature per il sollevamento di persone, e GVR, che comprende le attrezzature e gli impianti relativi a gas, vapore e riscaldamento. L’inserimento di un soggetto nell’elenco nazionale non significa quindi che questo possa effettuare qualsiasi verifica su tutto il territorio. Prima di affidare l’incarico occorre controllare sia la tipologia di attrezzatura per la quale il soggetto risulta abilitato sia l’ambito territoriale nel quale può operare. Il 74° elenco rappresenta pertanto il riferimento aggiornato da utilizzare per queste verifiche.
Le imprese devono controllare abilitazioni e scadenze
Le imprese che utilizzano attrezzature comprese nell’Allegato VII del Dlgs 81/2008 devono organizzare correttamente le verifiche periodiche, rispettando le scadenze previste per ciascuna tipologia. La prima verifica deve essere richiesta all’INAIL, che deve provvedere entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente questo termine, il datore di lavoro può rivolgersi a un soggetto pubblico o privato abilitato. Per le verifiche successive alla prima, invece, il datore di lavoro può scegliere tra ASL, ARPA nei territori nei quali è competente oppure soggetti pubblici o privati abilitati.
L’aggiornamento dell’elenco rende quindi necessario controllare, prima dell’affidamento della verifica, che il soggetto scelto mantenga un’abilitazione valida per la Regione interessata e per la specifica attrezzatura. Una verifica affidata senza controllare correttamente questi requisiti può compromettere la regolare gestione degli obblighi aziendali.
Il datore di lavoro deve inoltre mantenere sotto controllo la periodicità delle verifiche, la documentazione relativa alle attrezzature e gli esiti dei controlli effettuati. Una gestione programmata consente di evitare scadenze non rispettate e, soprattutto, di accertare nel tempo che macchine e impianti mantengano condizioni adeguate di conservazione ed efficienza ai fini della tutela dei lavoratori.


