PSC nei cantieri sospesi: obblighi del CSE e rischi presenti

PSC nei cantieri sospesi: obblighi del CSE e rischi presenti

Il PSC deve essere aggiornato anche durante la sospensione delle lavorazioni quando non rappresenta più le condizioni reali del cantiere. Il principio emerge dalla sentenza della Cassazione n. 28466/2026, relativa agli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. L’articolo 92 del Dlgs 81/2008 attribuisce al CSE il compito di verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, controllare la coerenza dei piani operativi di sicurezza e adeguare il PSC in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute. 

Secondo la Corte, l’evoluzione del cantiere non coincide soltanto con l’avvio di nuove lavorazioni, l’ingresso di ulteriori imprese o l’avanzamento materiale dell’opera. Anche il passaggio da una fase operativa a una fase di sospensione modifica le condizioni organizzative e ambientali dell’area. Nel caso esaminato, il coordinatore era subentrato quando il cantiere risultava già fermo, ma il PSC continuava a indicare come in corso alcune lavorazioni già completate. L’assenza di attività e di interferenze tra imprese non è stata quindi considerata sufficiente per escludere l’obbligo di aggiornamento.

PSC aggiornato anche durante la sospensione del cantiere

Il PSC deve descrivere lo stato effettivo dei luoghi e disciplinare anche i rischi propri del periodo di inattività. Un cantiere sospeso continua infatti a esistere come entità fisica e giuridica e può conservare opere provvisionali, attrezzature, materiali, impianti e aree non completamente messe in sicurezza. Il protrarsi del fermo può inoltre favorire il degrado di ponteggi, recinzioni e puntellamenti, aumentare l’instabilità degli scavi o determinare danni causati da pioggia, vento e allagamenti. Devono essere valutati anche il possibile accesso di persone estranee, la dispersione dei materiali e la permanenza di attrezzature potenzialmente pericolose, come le gru.

Il ruolo del CSE non è quindi limitato alla gestione delle interferenze tra imprese, ma comprende la dimensione statica e organizzativa del cantiere. Il piano deve indicare quali lavorazioni siano concluse, quali risultino sospese, quali opere siano incomplete e quali protezioni debbano rimanere operative. Deve inoltre definire i controlli periodici, le manutenzioni necessarie, le modalità di accesso e le verifiche da effettuare prima della ripresa delle attività. Un documento non allineato alla situazione reale non consente al committente, alle imprese e alle figure della prevenzione di programmare correttamente la gestione del fermo e il successivo riavvio.

Gli adempimenti del CSE tra alta vigilanza e riavvio

Il CSE esercita un’attività di alta vigilanza sull’organizzazione complessiva della sicurezza e non deve sostituirsi ai datori di lavoro, ai dirigenti o ai preposti nel controllo quotidiano delle singole lavorazioni. Durante la sospensione, tuttavia, deve verificare che i rischi generali dell’area siano individuati e gestiti attraverso misure coerenti con la configurazione del cantiere. Se l’accesso è impedito da un sequestro o da altre limitazioni, il coordinatore non può limitarsi a lasciare invariato il PSC.

Deve richiedere le informazioni necessarie, acquisire documentazione tecnica o fotografica, coinvolgere il committente, il responsabile dei lavori e le imprese e formalizzare le eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dell’incarico. Quando necessario, deve anche richiedere le autorizzazioni per effettuare le verifiche consentite.

Per le imprese, la corretta gestione della sospensione permette di prevenire deterioramenti, accessi incontrollati e condizioni pericolose che potrebbero emergere durante il fermo o alla ripresa. Per i lavoratori, un PSC aggiornato assicura che il rientro in cantiere avvenga dopo il controllo di ponteggi, scavi, impianti, attrezzature e protezioni. La sospensione deve quindi essere documentata e trattata come una fase autonoma del cantiere, con responsabilità, controlli e misure di sicurezza chiaramente definiti.

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