Sicurezza in cantiere: quando risponde il direttore lavori

Sicurezza in cantiere: quando risponde il direttore lavori

La sicurezza in cantiere non può essere attribuita automaticamente al direttore dei lavori per il solo fatto che eserciti una funzione di controllo tecnico sull’esecuzione dell’opera. La Cassazione penale, con la sentenza n. 12890/2026, ha precisato che . Nel sistema del Dlgs 81/2008, gli articoli 89, 90 e 92 individuano compiti specifici per il committente, il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza, mentre l’articolo 96 disciplina gli obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici. 

Il piano di sicurezza e coordinamento è regolato dall’articolo 100 e dall’allegato XV, mentre il piano operativo di sicurezza deve essere predisposto dall’impresa in relazione alle attività concretamente svolte. Il direttore dei lavori, invece, controlla normalmente che l’opera sia eseguita secondo il progetto, il contratto e le regole tecniche. Può assumere obblighi prevenzionistici ulteriori soltanto quando gli siano attribuiti specifici poteri oppure quando, secondo il principio di effettività previsto dall’articolo 299, eserciti concretamente funzioni organizzative e direttive proprie di altri garanti.

La sicurezza dipende dall’effettivo governo del rischio

La vicenda esaminata riguardava il crollo di una porzione di muratura portante durante un intervento di manutenzione straordinaria e consolidamento delle fondazioni. Alcuni lavoratori si trovavano all’interno di uno scavo realizzato sotto la parete per predisporre l’armatura dei sotto-cordoli in cemento armato. La muratura, priva di un puntellamento adeguato, è crollata provocando lesioni gravi. La necessità di predisporre opere di sostegno era collegata sia all’ampiezza del tratto interessato sia all’impiego di martelletti demolitori, capaci di aumentare le vibrazioni e le sollecitazioni sulla struttura. Il PSC conteneva indicazioni generiche sulla puntellatura, mentre il POS non descriveva in modo preciso le modalità operative della lavorazione. 

I giudici di merito avevano attribuito una responsabilità anche al direttore dei lavori, contestandogli di non avere integrato i documenti e imposto ulteriori precauzioni. La Cassazione ha però annullato la condanna, rilevando che non erano stati individuati elementi concreti dai quali ricavare una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere. Non risultavano poteri di direzione delle maestranze, ordini impartiti sulle modalità esecutive o un’effettiva gestione delle misure antinfortunistiche. Le carenze del PSC e del POS non potevano quindi essere trasferite automaticamente sul direttore dei lavori, poiché tali documenti appartenevano alle rispettive sfere di responsabilità del coordinatore e dell’impresa.

Gli obblighi distinti di CSE, impresa e direttore dei lavori

Le imprese e i professionisti devono distinguere con chiarezza i diversi livelli di responsabilità presenti nel cantiere. Il CSE, ai sensi dell’articolo 92 del Dlgs 81/2008, deve verificare l’applicazione del PSC, controllare l’idoneità dei POS e la loro coerenza con il piano, coordinare le imprese e intervenire quando rileva inosservanze o situazioni di pericolo grave e imminente. Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve invece valutare i rischi specifici delle lavorazioni, predisporre un POS adeguato e adottare concretamente le misure necessarie per proteggere i lavoratori. 

Il direttore dei lavori resta responsabile della corretta esecuzione tecnica dell’opera, ma può rispondere anche sul piano della sicurezza quando un contratto gli attribuisce poteri organizzativi, quando impartisce direttamente disposizioni alle maestranze oppure quando assume di fatto il controllo delle lavorazioni. Per prevenire sovrapposizioni e vuoti operativi, gli incarichi devono definire con precisione competenze e poteri. 

Sopralluoghi, prescrizioni, ordini di servizio, non conformità e decisioni devono essere documentati e comunicati ai soggetti competenti. La sentenza non esclude quindi ogni possibile responsabilità del direttore dei lavori, ma impedisce che essa sia fondata esclusivamente sulla qualifica. Risponde chi aveva il potere giuridico e concreto di individuare, gestire e impedire il rischio che ha causato l’infortunio.

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