La sicurezza delle macchine non può essere garantita soltanto attraverso la formazione dei lavoratori. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n. 33556 del 14 settembre 2026, relativa a un grave infortunio avvenuto durante la pulizia di un’impastatrice. Il caso richiama direttamente gli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 in materia di utilizzo delle attrezzature di lavoro.
In particolare, l’articolo 70 stabilisce che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa, mentre l’articolo 71 impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché siano utilizzate in condizioni adeguate e siano sottoposte a idonea manutenzione. A questi obblighi si affiancano quelli relativi all’informazione, alla formazione e all’addestramento. La presenza di lavoratori correttamente formati, tuttavia, non consente di compensare carenze tecniche o alterazioni dei sistemi destinati a impedire il contatto con parti pericolose della macchina.
Sicurezza delle macchine: la formazione non sostituisce le protezioni
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda un lavoratore che, durante la pulizia di un’impastatrice, aveva inserito un braccio all’interno della macchina senza interrompere preventivamente l’alimentazione elettrica. Il macchinario disponeva di un sistema elettromeccanico progettato per arrestarne il funzionamento in caso di apertura del cestello. Gli accertamenti avevano però evidenziato una manomissione del dispositivo di sicurezza: se il sistema avesse funzionato correttamente, l’incidente non si sarebbe verificato.
La difesa del datore di lavoro aveva evidenziato che il dipendente aveva partecipato a un corso di formazione e aveva ricevuto specifiche istruzioni sull’obbligo di scollegare la macchina prima delle operazioni di pulizia. Per la Cassazione questo elemento non è stato sufficiente a escludere la responsabilità. La formazione rappresenta infatti una misura fondamentale di prevenzione, ma non può sostituire le protezioni tecniche previste per eliminare o ridurre il rischio alla fonte. Il lavoratore stava inoltre svolgendo un’attività direttamente riconducibile alle mansioni affidate. La sua condotta imprudente, pertanto, non è stata considerata estranea all’area di rischio che il datore di lavoro era tenuto a governare.
Manutenzione e controlli devono garantire protezioni efficienti
Le imprese devono considerare la sicurezza delle attrezzature come un sistema composto da misure tecniche, organizzative e formative che devono operare contemporaneamente. La corretta formazione dei lavoratori resta indispensabile, ma deve accompagnarsi alla verifica costante dell’efficienza di ripari, interblocchi, arresti automatici e degli altri dispositivi installati sulle macchine.
Il datore di lavoro deve quindi assicurare che le attrezzature siano mantenute nel tempo in condizioni di sicurezza e intervenire quando emergono anomalie, modifiche o manomissioni. Anche le operazioni apparentemente ordinarie, come pulizia, regolazione o manutenzione, devono essere valutate considerando la possibilità di errori prevedibili da parte dell’operatore.
La sentenza richiama così un principio centrale della prevenzione: le misure di sicurezza devono essere progettate e mantenute affinché possano proteggere il lavoratore anche quando si verifica una condotta imprudente riconducibile alle attività affidate. Il caso evidenzia l’importanza di verificare periodicamente non soltanto la formazione degli addetti, ma anche lo stato reale delle macchine e dei relativi dispositivi di protezione.


