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RSPP, dal Ministero del Lavoro un chiarimento importante

Alcuni giorni fa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo a un interpello, ha pubblicato un chiarimento circa la possibilità di nomina di più RSPP. Il quesito era, difatti: “Un datore di lavoro può nominare più di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione?

Chi è e quali sono le mansione dell’RSPP

Così come prevede l’art. 2 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (DLgs 81/08), l’RSPP è quella “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Quest’ultimo è definito, sempre dal DLgs 81/08, come l’“insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

La nomina dell’RSPP

“Salvo quanto previsto dall’art. 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici […]”. È quanto recita l’art. 31 del Testo Unico, che dice ancora: “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.

L’unità produttiva, così come definita dall’art. 2 del Testo Unico è lo  “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

L’interpello del Ministero del Lavoro

Partendo dalle specifiche sopra riportate, la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro ha risposto al quesito sulla possibilità di nominare più di un RSPP ricordando che la normativa prevede quindi “la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP). Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”. 

RPQ RSPP/ASPP di UNASF Conflavoro PMI

Sei un RSPP o un ASPP? Il Registro Professionale Qualificato (RPQ) di UNASF Conflavoro PMI è lo strumento che qualifica il tuo ruolo fondamentale per una corretta prevenzione.

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impianti antincendio

Impianti antincendio a schiuma, normativa e formazione – il nostro RPQ

Gli impianti antincendio a schiuma rappresentano il principale mezzo utilizzato per estinguere gli incendi. All’interno una composizione chimica di acqua, aria e liquido schiumogeno che mixati insieme permettono di placare la forza delle fiamme fino al loro totale spegnimento.

Gli impianti antincendio a schiuma si compongono di apposite apparecchiature per l’alimentazione dell’acqua, contenitori per l’alloggiamento di liquidi schiumogeni e una serie di valvole e condutture che hanno l’obiettivo di condurre il materiale estinguente nel punto di utilizzo delle apparecchiature. Allo svilupparsi delle fiamme, la schiuma viene rilasciata dagli impianti direttamente sulla superficie in combustione.

Come funzionano? 

Gli impianti antincendio a schiuma si trovano in ambienti a rischio alto. Come l’acqua, la schiuma è uno degli agenti estinguenti più usati in siti industriali, in particolare per contrastare incendi da idrocarburi. Alcuni di questi impianti sono ad attivazione manuale (ad esempio rete idrica antincendio), altri automatici (ad esempio impianti sprinkler). La loro funzionalità è fortemente connessa alla loro regolare manutenzione che, in capo al datore di lavoro, va effettuata periodicamente.

Come scegliere il giusto impianto antincendio a schiuma?

La scelta dell’utilizzo fra i diversi impianti antincendio a schiuma dipende da molteplici fattori: vincoli normativi, livello di rischio dell’attività da proteggere, quantità e tipologia dei combustibili presenti, caratteristiche degli occupanti.

Gli impianti a bassa e media espansione sono utilizzati per proteggere gli incendi di raffinerie, impianti chimici, serbatoi di stoccaggio liquidi infiammabili, impianti aeroportuali, banchine per l’attracco delle petroliere.

Gli impianti ad alta espansione sono usati per proteggere ambienti non coinvolte direttamente dall’incendio.

Sicurezza sul lavoro

Nei luoghi di lavoro pubblici e privati la presenza di un impianti antincendio è resa obbligatoria dalla legge per garantire un adeguato livello di protezione dal rischio incendio.

I docenti, esperti in materia, attraverso la formazione di durata triennale e le sessioni aggiornamento affrontano questo delicato tema che coinvolge ogni luogo di lavoro: dove devono essere posizionati gli estintori? Quanti estintori devono essere previsti sul posto del lavoro? Deve essere effettuata manutenzione sui dispositivi?

La normativa prevede l’obbligo di effettuare il controllo e la manutenzione degli estintori ogni 6 mesi, al fine di verificare la compilazione del cartellino di manutenzione, lo stato di carica e la pressione interna.

Un estintore è obbligatorio in qualsiasi attività dove sia presente oltre al titolare, anche un solo dipendente.

Rpq antincendio di Unasf Conflavoro PMI

Sei un formatore antincendio? Il Registro Professionali Qualificato RPQ Antincendio, istituito ai sensi della Legge 4/2013 da UNASF Conflavoro PMI, associazione professionale abilitata dal Ministero dello Sviluppo Economico nel rilascio degli Attestati di Qualità e Qualificazione Professionale, è lo strumento qualificante che accerta i requisiti previsti dal nuovo dm del 2 Settembre 2021 in materia di Antincendio (ex DM 10 marzo 1998 per coloro che devono svolgere il ruolo di formatore per corsi aziendali Antincendio (parte teorica e/o pratica).

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DVR, come si redige e quali sono i rischi per i datori che non lo aggiornano – L’esperta risponde

Un’azienda sicura dispone sempre del documento di valutazione del rischio (Dvr) aggiornato (art. 18 Dlgs 81/08). Approfondiamo quindi, insieme alla nostra esperta, la dottoressa Beatrice Rossi, come si redige un Dvr e quali sono i rischi per il datore di lavoro che non rispetta l’obbligo di aggiornamento. 

Cos’è il DVR? 

“Nel Dvr, documento di valutazione del rischio, vengono valutate le fasi di lavoro di un’azienda e i rischi correlati a ciascuna fase. Una volta analizzato il grado di rischio, si studia un piano di prevenzione per ridurlo ad una soglia accettabile. È dunque un documento indispensabile per regolarizzare l’azienda e predisporlo e aggiornarlo è un obbligo inderogabile del datore di lavoro anche quando si ha un solo dipendente”.

Chi lo redige?

“Il responsabile del DVR è il datore di lavoro  che non può delegare questa attività. Può però decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:

  1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
  2. Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
  3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione”.

Si può dire che il Dvr standard ha la stessa validità?

“Locali, attrezzature e situazioni di lavoro non sono sempre facilmente riconducibili a un modello unico. Inoltre, un DVR standard non dà all’azienda alcuna garanzia nel caso in cui avvengano ispezioni dagli organismi di controllo, soprattutto in seguito a infortuni più o meno gravi”.

Cosa succede se un documento di valutazione del rischio non viene aggiornato?

“L’art. 29, comma 3 del testo unico sulla sicurezza prevede che l’aggiornamento del documento venga ripetuto ogni volta che si verificano i seguenti casi: cambiamento del datore di lavoro; variazioni sull’organizzazione del lavoro; modifiche del processo produttivo e introduzione di nuove strumentazioni; infortuni significativi sul lavoro; infortuni legati a oggetti pesanti che colpiscono il lavoratore; incidenti legati a incendi o scoppi; cadute dall’alto oltre una certa altezza; infortuni causati da mezzi di trasporto; infortuni causati da mezzi di sollevamento; i risultati della sorveglianza sanitaria che evidenziano la necessità di aggiornamenti della valutazione dei rischi invece sono; fonometrica per il rischio rumore.

Tale aggiornamento deve essere eseguito entro 30 giorni dal verificarsi di uno di questi avvenimenti.

Nel caso non avvenisse il rinnovo o il documento non venisse redatto, il datore di lavoro è punibile con multe da un minimo di 1.228,50 a un massimo di 4.914,03 euro, e può incorrere in sanzioni penali.

A questo proposito è molto importante il check-up che offriamo alle aziende perché permette di valutare ogni rischio e agire in prevenzione di eventuali gravi infortuni. 

legno

Lavorare il legno, come proteggersi dal rischio macchine

Sono diversi gli incidenti professionali che avvengono nel settore della lavorazione del legno, molti anche a causa dell’utilizzo di macchine e attrezzature.

Lavorare il legno, le macchine intestatrici

Come si legge in un documento dell’Inail sui rischi connessi alla lavorazione del legno, la lama dell’intestatrice non deve essere raggiungibile da nessun lavoratore; per questo motivo, la macchina dovrà essere segregata delimitandola con una recinzione, all’interno della quale si può accedere solo attraverso un cancello collegato a un piccolo interruttore che interrompa immediatamente il funzionamento della macchina in caso di apertura del cancello.

Per bloccare la lama, la macchina intestatrice deve essere provvista di un freno motore che ne arresti i moti inerziali e blocchi la lama al momento dell’arresto della macchina stessa. Non tutte le macchine però hanno un freno-motore, per questo è necessario ricorrere ad alternative per ridurre i rischi per i lavoratori.

Per ridurre i rischi di contatto nell’area dell’intestatrice, la macchina dovrà essere dotata di:

  • interruttore di arresto di emergenza a forma di fungo, di colore rosso, installato in posizione facilmente raggiungibile dall’operatore;
  • bobina di minima tensione, per lo sgancio automatico dell’interruttore generale della macchina;
  • recinzione all’interno della quale si può accedere solo attraverso un cancello, collegato a microinterruttore, che interrompa immediatamente il funzionamento della macchina, in caso di apertura del cancello stesso;
  • cuffia metallica di protezione della parte superiore dell’intestatrice, che intercetti le schegge e lasci libero solo il tratto di lama impegnato nella lavorazione.

Lavorare il legno, le macchine refilatrici

Riguardo invece al taglio delle tavole in legno con refilatrice, l’operatore “dovrebbe utilizzare dei guanti per proteggere le mani contro tagli e altre aggressioni meccaniche. Il guanto dovrà avere una buona resistenza ai rischi di tipo meccanico, pertanto è molto importante saper scegliere il guanto più idoneo all’operazione”.

I guanti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

  • devono essere di spessore costante, privi di fori, assegnati in dotazione personale, facilmente calzabili, riposti al termine del turno in luoghi adeguati (armadietti) e non abbandonati sui ripiani o nei luoghi di lavoro;
  • devono riportare il nome del produttore, le caratteristiche di utilizzazione e la descrizione della tipologia;
  • non devono aderire troppo alla pelle né troppo poco, perché si deve evitare il ristagno del sudore, e la limitazione al movimento delle mani e alla capacità di presa; 
  • non devono essere infilati con le mani sporche;
  • devono essere rivoltati, alla fine di ogni turno, per far evaporare il sudore e, possibilmente, cosparsi di talco all’interno;
  • devono avere la minima rigidità compatibile con la protezione dal rischio, al fine di non creare problemi alla capacità di presa e all’articolazione delle mani.
Testo Unico

Testo Unico, versione aggiornata a gennaio 2023. Le novità

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (dlgs 81/08) è stato aggiornato e modificato. Di seguito un elenco di tutte le modifiche.

Per scaricare la nuova versione 👉 Testo Unico aggiornato a gennaio 2023

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, versione gennaio 2023

▪ Inserito il Decreto Ministeriale 28 settembre 2021 recante “Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 139/2006”;

▪ Modificato l’art. 14, comma 1, come disposto dall’art. 12-sexies, comma 1 del D.L. 21/03/2022, n. 21 (G.U. 21/03/2022, n. 67) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. 20/05/2022, n. 117);

▪ Inserito nel Testo Unico l’Accordo Stato Regioni rep. n. 142/CSR del 27.07.2022, recante “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;

▪ Sostituito il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 con il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 – Decimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;

▪ Inseriti gli interpelli n. 1 del 19/07/2022, n. 2 del 26/10/2022 e n. 3 del 15/12/2022;

▪ Inserite le modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, operate dal Decreto del Ministero dell’Interno del 15/09/2022 (G.U. n. 224 del 24/09/2022, in vigore dal 25/09/2022);

▪ Inserito il Decreto Interministeriale 30/09/2022 sulla definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 15/10/2022 n. 242);

▪ Inserito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 del 11.10.2022, sull’istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici;

▪ Inserita nel Testo Unico anche la nota DCPREV prot. n. 12301 del 07/09/2022 avente ad oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio;

▪ Inserita la circolare VVF prot.16579 del 07/11/2022 avente ad oggetto: decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81”;

▪ Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 10912 del 24.11.2022, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11;

▪ Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 29 luglio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 – Trentacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

▪ Inserite le modifiche introdotte dal Decreto 29 settembre 2022, n. 192 (G.U. 13/12/2022, n. 290, entrata in vigore del provvedimento 27/12/2022) agli artt. 1 e 2 e l’inserimento dell’art. 5-bis al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

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